Con la recente sentenza n. 1673/2025 il Consiglio di Stato, aderendo alle argomentazioni degli avv.ti Lattanzi e Ciccolo, ha fissato un rilevante principio in materia di procedure concorsuali per l’assegnazione di posti di dirigenza giudiziaria. E’ stato infatti respinto l’appello del CSM per la riforma della sentenza Tar Lazio che aveva annullato la declaratoria di inammissibilità della domanda di partecipazione di un magistrato alla procedura per l’assegnazione del posto di presidente di tribunale in ragione del superamento del numero di pagine (per sole sei righe …) del modello di autorelazione allegato al bando; la pronuncia ha stabilito che il superamento del limite dimensionale di una dichiarazione non può mai giustificare l’esclusione del candidato: in tal caso l’amministrazione alternativamente può non considerare le pagine eccedenti, ovvero consentire al candidato di rielaborare il documento mantenendolo entro il limite.

 

sentenza CdS 1673-2025

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