Segnaliamo la sentenza del TAR Lazio n. 20929/2025 che ha accolto integralmente il ricorso ex art. 116 proposto da FiberCop – assistita da LCA – riconoscendole il diritto di acquisire copia di tutti gli atti istruttori prodromici alla adozione del DM 21 gennaio 2025, con cui il Mimit aveva previsto contributi aggiuntivi per 660 milioni di euro in favore di Open Fiber a titolo di revisione del PEF delle concessioni per la banda ultralarga nelle aree bianche.
Quanto all’interesse conoscitivo, configurandosi nel mercato all’ingrosso dell’accesso alla rete un sostanziale oligopolio, l’interesse qualificato è stato individuato nella funzionalizzazione dei documenti richiesti a consentire a Fibercop la verifica della compatibilità della misura con la normativa europea sugli aiuti di Stato a tutela della corretta dinamica competitiva; in relazione invece alla esistenza di possibili motivi ostativi alla divulgazione degli atti, la sentenza li ha esclusi in quanto le generiche allegazioni di riservatezza opposte da OF non potevano prevalere sulla esigenza conoscitiva di Fibercop ad acquisire piena contezza delle ragioni poste a fondamento del riequilibrio dei PEF, il procedimento per la cui approvazione è peraltro sottratto al contraddittorio con altri operatori.
La sentenza si segnala anche per aver riconosciuto l’obbligo di esibizione dei pareri NARS e delle decisioni adottate dai CCT in quanto atti endoprocedimentali con funzione istruttoria non riconducibili ad esigenze difensive idonee a limitarne l’ostensione.
