Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza n. 4196/2022

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4196 del 2022, ha accolto l’appello cautelare promosso dalla ricorrente – difesa dagli avv.ti Lattanzi e Meneghello – stabilendo che nel caso di specie, nonostante l’attività della ricorrente si svolgesse in un luogo ove è precluso l’esercizio di sale giochi e scommesse (a causa della vicinanza a luogo di culto), poiché non risulta ancora definito, alla luce della disciplina comunale di riferimento, il luogo in cui delocalizzare l’attività in questione, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve essere assegnata prevalenza all’interesse commerciale sotteso al mantenimento dei livelli occupazionali al fine di potere accertare l’effettiva sussistenza di una localizzazione alternativa nel territorio comunale.

La Prima Sezione del Tar Emilia Romagna, con l’ordinanza n. 446/2022, ha accolto la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, difesa dagli Avv.ti Lattanzi, Parachini e Dugato, volta a sospendere l’efficacia del provvedimento del Comune di Rimini, consistente nel diniego ad archiviare il procedimento di chiusura della sala giochi presentata dalla ricorrente. Il Giudice ha rammentato che ai fini della misurazione della distanza tra la sala giochi e il luogo sensibile, va applicato il criterio del “percorso pedonale più breve” e, in accoglimento della tesi difensiva della ricorrente, ha affermato che per il calcolo della menzionata distanza non è computabile l’attraversamento pedonale il quale, “benché consentito ai sensi dell’art. 190 c. 3, Codice della Strada appare prima facie pericoloso anche nel rispetto delle comuni regole di prudenza esigibili”.

Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, ordinanza n. 213/2022 Sulla delocalizzazione delle sale giochi

Il Tar Parma, con l’ordinanza n. 213 del 2022, in accoglimento della richiesta interinale proposta dalla ricorrente – difesa dagli avvocati Bassi, Cardarelli, Lattanzi e Parachini – ha sospeso la determina con la quale il Comune di Parma ha respinto l’istanza di differimento del termine di delocalizzazione della sua sala giochi fino al compiuto trasferimento dell’esercizio, ritenendo sussistente nel caso di specie un pregiudizio grave e irreparabile.

Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 7969/2022 Sull’omessa dichiarazione di una causa di incompatibilità nel procedimento di nomina di Procuratore aggiunto

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7969 del 2022, accogliendo le censure mosse dagli avvocati Cardarelli e Ciccolo, ha riformato la sentenza del giudice di primo grado e annullato la nomina a Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Roma del candidato che non aveva dichiarato di trovarsi in situazione di incompatibilità rispetto all’ufficio semi-direttivo messo a selezione. Il giudice di secondo grado ha precisato che l’omessa dichiarazione del candidato circa un fatto rilevante “ha di fatto impedito un vaglio effettivo del rilievo – in astratto ed in concreto – della situazione di incompatibilità”.

Tar Campania, Sez. V, sentenza n. 5978/2022 Sul provvedimento di imposizione di servitù

Il Tar Napoli, con la sentenza n. 5978 del 2022, ha rigettato il ricorso di primo grado promosso avverso il provvedimento di imposizione di servitù a istanza di un operatore di servizi di telecomunicazioni, stabilendo che “sono soggetti legittimati all’imposizione di servitù – anche in sanatoria (…) – gli operatori di servizi di telecomunicazioni incaricati di fornire le prestazioni afferenti al c.d. servizio universale che si compendiano nell’insieme minimo di servizi di comunicazione elettronica accessibili a tutti gli utenti nell’intero territorio nazionale, alle medesime condizioni economiche e tecniche predeterminate dall’Agcom, anche a prescindere dalla remuneratività”. Pertanto il giudice di primo grado ha accolto le difese dell’operatore, difeso dagli Avv.ti Abbamonte, Lattanzi e D’Auria, ritenendo che quest’ultimo abbia legittimamente emanato il provvedimento di sanatoria oggetto dell’impugnativa poiché, fermo restando il diritto all’indennità dei proprietari interessati, il potere di asservimento si estrinseca anche nella possibilità di sanatoria rispetto a procedure impositive di servitù relative a servizi di interesse pubblico, compresi quelli previsti dalle leggi in materia di telecomunicazioni, che hanno avuto esito patologico ovvero alla imposizione di servitù di fatto realizzate sine titulo.

Tar Lazio, Sez. II, sentenza n. 12092/2022 Sui motivi di esclusione di un RTI

Il Tar Lazio, con sentenza n. 12092 del 2022, ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore dei primi tre RTI classificatisi in graduatoria. Il RTI ricorrente, classificato al quarto posto, lamentava la mancata esclusione dalla gara del terzo classificato – difeso dagli Avv. ti Prof. Cardarelli, Lattanzi, Cantella e Campugiani – sulla base di un triplice ordine di motivi, tutti dichiarati infondati dal Collegio. L’organo giudicante, accogliendo integralmente le tesi dello Studio LCA, ha affermato in primo luogo l’inconsistenza del primo motivo di impugnazione volto a sostenere la contraddittorietà e ambiguità dell’offerta tecnica della terza classificata, in quanto il presunto contrasto tra la domanda di partecipazione alla gara e la successiva offerta tecnica non può dirsi sussistente qualora il contenuto di quest’ultima appaia chiaro e non equivocabile, ove la preesistenza temporale di una dichiarazione unilaterale si iscrive nel fenomeno della formazione progressiva della volontà negoziale.  Inoltre, la seconda doglianza, afferente alla circostanza secondo cui una delle imprese del RTI terzo classificato sarebbe priva di un centro di servizi certificato, è ritenuta parimenti priva di rilievo ai fini dell’invocata esclusione delle controinteressata atteso che la lex specialis – la quale necessita di una lettura coordinata e armonica – impone il detto requisito soltanto ad almeno un’impresa del Raggruppamento. Infine, la terza censura attorea, secondo cui ciascun RTI avrebbe dovuto offrire – per ogni server di fascia media ed alta – un valore economico necessariamente pari al 90% e 80% del canone offerto per la fascia base, è stata ritenuta dal Tribunale adito meritevole di reiezione poiché le summenzionate percentuali esprimevano soltanto i costi unitari posti a base di gara, e non certo il quantum rigido e predefinito dei prezzi che ciascun RTI avrebbe dovuto necessariamente offrire.