Impianti GPL e verde pubblico: il TAR Lazio chiarisce i limiti applicativi dell’art. 3 del D.P.R. n. 340/2003

Segnaliamo la sentenza del TAR Lazio n. 8691/2026 che ha accolto il ricorso proposto da Enerpetroli S.r.l., assistita dagli avv.ti Lattanzi e Fabbricatore, annullando il diniego opposto da Roma Capitale al potenziamento con GPL di un impianto di distribuzione carburanti esistente.

La pronuncia affronta il rapporto tra disciplina urbanistica e normativa antincendio di cui al D.P.R. n. 340/2003, affermando un principio di particolare interesse secondo cui il divieto di installazione degli impianti GPL nelle “aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico” non può essere riferito alla sola classificazione urbanistica astratta contenuta nel PRG, ma richiede una destinazione concretamente attuata.

Il TAR ha infatti chiarito che il richiamato D.P.R.  costituisce normativa di sicurezza antincendio e non disciplina urbanistica, osservando che la sua funzione è quella di regolare “requisiti tecnici, distanze di sicurezza, condizioni di ubicazione degli impianti GPL ai fini della prevenzione incendi, e non anche quella di occuparsi della zonizzazione”.

Particolarmente rilevante anche il passaggio in cui il Collegio valorizza il dato testuale dell’art. 3, comma 1, lett. c), del Regolamento, affermando che l’espressione “aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico” presuppone “una destinazione effettivamente attuata a verde pubblico, con attrezzature e fruizione da parte dell’utenza”, sicché “il focus non è sul tipo di zona di PRG, ma sulla presenza effettiva di un’area attrezzata a verde pubblico”.

sentenza Tar Lazio 8691-2026

 

Sentenza del TAR Lazio n. 20929/2025

Segnaliamo la sentenza  del TAR Lazio n. 20929/2025  che ha accolto integralmente il ricorso ex art. 116 proposto da FiberCop – assistita da LCA – riconoscendole il diritto di acquisire copia di tutti gli atti istruttori prodromici alla adozione del DM 21 gennaio 2025, con cui il Mimit aveva previsto contributi aggiuntivi per 660 milioni di euro in favore di Open Fiber a titolo di revisione del PEF delle concessioni per la banda ultralarga nelle aree bianche.

Quanto all’interesse conoscitivo, configurandosi nel mercato all’ingrosso dell’accesso alla rete un sostanziale oligopolio, l’interesse qualificato è stato individuato nella funzionalizzazione dei documenti richiesti a consentire a Fibercop la verifica della compatibilità della misura con la normativa europea sugli aiuti di Stato a tutela della corretta dinamica competitiva; in relazione invece alla esistenza di possibili motivi ostativi alla divulgazione degli atti, la sentenza li ha esclusi in quanto le generiche allegazioni di riservatezza opposte da OF non potevano prevalere sulla esigenza conoscitiva di Fibercop ad acquisire piena contezza delle ragioni poste a fondamento del riequilibrio dei PEF, il procedimento per la cui approvazione è peraltro sottratto al contraddittorio con altri operatori.

La sentenza si segnala anche per aver riconosciuto l’obbligo di esibizione dei pareri NARS e delle decisioni adottate dai CCT in quanto atti endoprocedimentali con funzione istruttoria non riconducibili ad esigenze difensive idonee a limitarne l’ostensione.

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Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6385/2025

Con sentenza n. 6385/2025 il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello di TIM (assistita dagli avvti Cardarelli Lattanzi e Cazzato), riducendo della metà la sanzione pecuniaria irrogata da AgCom in relazione alle modalità attraverso le quali TIM aveva reintrodotto la cadenza di fatturazione mensile, e non più a 28 giorni; in particolare Agcom aveva contestato a TIM scarsa chiarezza nelle comunicazioni sulla variazione dei prezzi e sulle modalità di esercizio del recesso. Ma il giudice di appello ha condiviso in parte i motivi sviluppati da TIM, ritenendo che non fossero configurabili elementi di decettività nelle informazioni agli utenti sulla gratuità del recesso, né sull’addebito del costo del modem in caso di recesso anticipato dal contratto. L’originario importo della sanzione (1,2 milioni di euro) è stato conseguentemente rideterminato in 600mila euro.

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Sentenza n. 13987/2025 TAR Lazio

Con la sentenza n. 13987/2025 il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso promosso da un operatore tlc contro il provvedimento AgCom che aveva approvato una offerta promozionale lanciata da Fibercop della durata limitata a tre mesi.

La pronuncia ha condiviso l’eccezione sollevata dalla difesa di Fibercop rilevando che il solo eventuale protrarsi degli effetti economici della promozione oltre la sua scadenza non è in grado di sostanziare per l’impresa concorrente la titolarità di un interesse qualificato alla caducazione dell’atto impugnato; del resto in generale non è consentito attivare i rimedi giurisdizionali al solo scopo di sollecitare il giudice amministrativo a compiere un accertamento astratto della violazione di legalità, qualora dalla relativa pronuncia non derivi per il ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale. Fibercop è stata assistita, fra gli altri, dagli avv.ti Cardarelli e Lattanzi dello studio LCA.Tar Lazio n. 13987_25

Sentenza 1925/2025 Tribunale di Milano, Sez. Imprese

Con sentenza 1925 del 9 giugno scorso il Tribunale di Milano, Sez. Imprese ha accolto la domanda di risarcimento danni per illecito antitrust promossa da IT-AUDIT (seconda classificata in un lotto di una gara Consip contro Deloitte (aggiudicataria del medesimo lotto). La sentenza, che rappresenta un importante successo per LCA, ha riconosciuto ad IT Audit il danno da perdita di chance derivante dalla partecipazione di Deloitte ad un cartello con altre imprese partecipanti alla medesima gara. Il Tribunale ha applicato il d.lgs. 3/2017, art. 7, valorizzando la definitività della decisione Agcm sotto il profilo probatorio, e liquidando equitativamente il danno assumendo come parametro l’utile ipotetico che It Audit avrebbe potuto conseguire se l’aggiudicataria fosse stata esclusa dalla procedura selettiva. La decisione conferma l’efficacia delle azioni follow-on per il risarcimento dei danni antitrust proposte da imprese concorrenti in procedure di evidenza pubblica i cui esiti risultino alterati da comportamenti illeciti di altri operatori economici accertati definitivamente dall’Autoritàatto212314434_3049805759328563930

Delibera AGCOM 406/24 – Tar Lazio sentenze nn. 7743 e 7745/2025

Con due sentenze identiche il TAR Lazio ha respinto i ricorsi di Open Fiber e Fastweb proposti per l’annullamento della delibera AgCom che aveva sospeso in via d’urgenza l’obbligo, in capo a TIM, di sottoporre le proprie offerte retail al test di replicabilità del prezzo.  Il Collegio ha riconosciuto che, a seguito della separazione proprietaria della rete di accesso e della sopravvenuta operatività di TIM e FiberCop a livelli diversi della filiera (rispettivamente mercato al dettaglio ed all’ingrosso), Tim non opera più nel segmento wholesale soggetto a regolamentazione ex ante, venendo così meno il presupposto per l’applicazione dei relativi remedies. La decisione, accogliendo le tesi sostenute anche dal collegio difensivo di FiberCop, composto – tra gli altri – dagli avvocati Cardarelli e Lattanzi, ribadisce che l’obbligo di replicabilità può gravare solo su operatori verticalmente integrati dotati di significativo potere di mercato, offrendo un importante chiarimento sui riflessi regolatori derivanti dal riassetto della comunicazioni elettroniche determinato dalla descritta operazione societaria.

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Sentenza CdS n. 1673/2025

Con la recente sentenza n. 1673/2025 il Consiglio di Stato, aderendo alle argomentazioni degli avv.ti Lattanzi e Ciccolo, ha fissato un rilevante principio in materia di procedure concorsuali per l’assegnazione di posti di dirigenza giudiziaria. E’ stato infatti respinto l’appello del CSM per la riforma della sentenza Tar Lazio che aveva annullato la declaratoria di inammissibilità della domanda di partecipazione di un magistrato alla procedura per l’assegnazione del posto di presidente di tribunale in ragione del superamento del numero di pagine (per sole sei righe …) del modello di autorelazione allegato al bando; la pronuncia ha stabilito che il superamento del limite dimensionale di una dichiarazione non può mai giustificare l’esclusione del candidato: in tal caso l’amministrazione alternativamente può non considerare le pagine eccedenti, ovvero consentire al candidato di rielaborare il documento mantenendolo entro il limite.

 

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TAR Emilia-Romagna n. 927/2024

La sentenza, emessa in un contenzioso seguito dal nostro studio con gli avvocati Lattanzi, Cantella e d’Auria, riguarda le procedure autorizzative per il conseguimento dei titoli per la realizzazione di SRB e infrastrutture di rete per la telefonia mobile.
Il TAR, dopo aver ricostruito la disciplina dettata dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/03, pone in risalto il fatto che il silenzio assenso sull’istanza presentata dall’operatore si forma anche nel caso in cui il Comune procedente non avvii (o avvii in ritardo) la conferenza di servizi prevista per le ipotesi in cui il sito di intervento ricade in area vincolata, al fine di acquisire il nullaosta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; il contraddittorio procedimentale, infatti, è comunque garantito dalla previsione contenuta al comma 5 del citato art. 44 secondo cui l’operatore, oltre a protocollare l’istanza presso il SUAP, “dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento”. Tale onere comunicativo consente di evitare che i ritardi o le omissioni da parte del Comune procedente incidano sul perfezionamento del silenzio assenso, “non potendo un errore procedurale del Comune ridondare a danno dell’operatore economico”, residuando in capo alla PA solo la possibilità di intervenire in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies o dell’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990.
La sentenza è importante anche perché ha rimarcato la necessità di considerare le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alla stregua di opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità anche in sede di valutazione dell’intervento sotto il profilo paesaggistico, con la conseguenza per cui l’eventuale diniego, totale o parziale, di compatibilità paesaggistica di tali impianti deve essere sorretto da una motivazione puntuale, specifica e concreta, non essendo sufficiente il mero riferimento a una generica percepibilità della SRB a causa dell’altezza del traliccio. L’ambito operativo di esercizio dell’autotutela da parte della PA, dunque, in questi casi risulta ristretto a garanzia della realizzazione di opere pubbliche di primaria utilità, della correttezza della procedura e del buon andamento dell’attività.

Sul ruolo della Soprintendenza Speciale per il PNRR – Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8635/2024

Con la sentenza n. 8635/2024, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero della Cultura proposto avverso la sentenza del TAR Perugia riguardante l’installazione di un nuovo impianto per le comunicazioni elettroniche nel territorio comunale.

Si tratta di un risultato significativo, poiché è stato affermato un principio di diritto di grande impatto, particolarmente utile per la gestione dei procedimenti relativi ai siti PNRR. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti dichiarato irrilevante, ai fini della formazione del titolo autorizzativo – anche per silenzio assenso – l’eventuale parere negativo della Soprintendenza territoriale. È stato stabilito che in questi casi debba esprimersi la Soprintendenza Speciale per il PNRR, quale unica autorità competente per i progetti del Piano Italia 5G. La Soprintendenza Speciale deve dunque intervenire in sede di conferenza di servizi e, qualora non esprima un parere motivato di dissenso entro i termini, si considera come se avesse espresso un assenso senza condizioni, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/90.

 

Link per consultazione: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202405245&nomeFile=202408635_11.html&subDir=Provvedimenti

 

Sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’installazione di antenne di telecomunicazione – Consiglio di Stato sent. n. 8500/2024

Con la sentenza n. 8500/2024, il Consiglio di Stato ha accolto le tesi difensive degli avv.ti Lattanzi, Cantella e Jacopo d’Auria, confermando integralmente la pronuncia del giudice di primo grado e rigettando l’appello proposto dall’amministrazione comunale.

Il Collegio ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di antenne di telecomunicazione è unico, ritenendo applicabile la disciplina prevista dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Pertanto, ha escluso l’applicabilità delle disposizioni del Testo Unico Edilizia relativamente agli aspetti edilizi del progetto, che sono assorbiti nell’unico procedimento regolato dal CCE.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha stabilito che, ai fini dell’autorizzazione, era necessaria solo la documentazione richiesta dal CCE, allineandosi così ai principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento amministrativo. Ha altresì dichiarato inammissibile l’integrazione postuma della motivazione da parte dell’appellante attraverso atti processuali o scritti difensivi: il Comune avrebbe dovuto sollevare tutti i rilievi necessari durante il procedimento, consentendo all’istante di intervenire per chiarire eventuali dubbi. Inoltre, il Collegio ha evidenziato che il CCE prevede che la documentazione relativa alla parte esecutiva dei lavori possa essere presentata solo successivamente all’autorizzazione e prima dell’avvio dell’attività di installazione, ritenendo non necessaria la dimostrazione della piena disponibilità dell’area al momento della presentazione dell’istanza.

Questo il link: https://lnkd.in/dDQVCxwx