Segnaliamo la sentenza del TAR Lazio n. 8691/2026 che ha accolto il ricorso proposto da Enerpetroli S.r.l., assistita dagli avv.ti Lattanzi e Fabbricatore, annullando il diniego opposto da Roma Capitale al potenziamento con GPL di un impianto di distribuzione carburanti esistente.
La pronuncia affronta il rapporto tra disciplina urbanistica e normativa antincendio di cui al D.P.R. n. 340/2003, affermando un principio di particolare interesse secondo cui il divieto di installazione degli impianti GPL nelle “aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico” non può essere riferito alla sola classificazione urbanistica astratta contenuta nel PRG, ma richiede una destinazione concretamente attuata.
Il TAR ha infatti chiarito che il richiamato D.P.R. costituisce normativa di sicurezza antincendio e non disciplina urbanistica, osservando che la sua funzione è quella di regolare “requisiti tecnici, distanze di sicurezza, condizioni di ubicazione degli impianti GPL ai fini della prevenzione incendi, e non anche quella di occuparsi della zonizzazione”.
Particolarmente rilevante anche il passaggio in cui il Collegio valorizza il dato testuale dell’art. 3, comma 1, lett. c), del Regolamento, affermando che l’espressione “aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico” presuppone “una destinazione effettivamente attuata a verde pubblico, con attrezzature e fruizione da parte dell’utenza”, sicché “il focus non è sul tipo di zona di PRG, ma sulla presenza effettiva di un’area attrezzata a verde pubblico”.
