Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza n. 4196/2022

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4196 del 2022, ha accolto l’appello cautelare promosso dalla ricorrente – difesa dagli avv.ti Lattanzi e Meneghello – stabilendo che nel caso di specie, nonostante l’attività della ricorrente si svolgesse in un luogo ove è precluso l’esercizio di sale giochi e scommesse (a causa della vicinanza a luogo di culto), poiché non risulta ancora definito, alla luce della disciplina comunale di riferimento, il luogo in cui delocalizzare l’attività in questione, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve essere assegnata prevalenza all’interesse commerciale sotteso al mantenimento dei livelli occupazionali al fine di potere accertare l’effettiva sussistenza di una localizzazione alternativa nel territorio comunale.

La Prima Sezione del Tar Emilia Romagna, con l’ordinanza n. 446/2022, ha accolto la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, difesa dagli Avv.ti Lattanzi, Parachini e Dugato, volta a sospendere l’efficacia del provvedimento del Comune di Rimini, consistente nel diniego ad archiviare il procedimento di chiusura della sala giochi presentata dalla ricorrente. Il Giudice ha rammentato che ai fini della misurazione della distanza tra la sala giochi e il luogo sensibile, va applicato il criterio del “percorso pedonale più breve” e, in accoglimento della tesi difensiva della ricorrente, ha affermato che per il calcolo della menzionata distanza non è computabile l’attraversamento pedonale il quale, “benché consentito ai sensi dell’art. 190 c. 3, Codice della Strada appare prima facie pericoloso anche nel rispetto delle comuni regole di prudenza esigibili”.

Tar Campania, Sez. V, sentenza n. 5978/2022 Sul provvedimento di imposizione di servitù

Il Tar Napoli, con la sentenza n. 5978 del 2022, ha rigettato il ricorso di primo grado promosso avverso il provvedimento di imposizione di servitù a istanza di un operatore di servizi di telecomunicazioni, stabilendo che “sono soggetti legittimati all’imposizione di servitù – anche in sanatoria (…) – gli operatori di servizi di telecomunicazioni incaricati di fornire le prestazioni afferenti al c.d. servizio universale che si compendiano nell’insieme minimo di servizi di comunicazione elettronica accessibili a tutti gli utenti nell’intero territorio nazionale, alle medesime condizioni economiche e tecniche predeterminate dall’Agcom, anche a prescindere dalla remuneratività”. Pertanto il giudice di primo grado ha accolto le difese dell’operatore, difeso dagli Avv.ti Abbamonte, Lattanzi e D’Auria, ritenendo che quest’ultimo abbia legittimamente emanato il provvedimento di sanatoria oggetto dell’impugnativa poiché, fermo restando il diritto all’indennità dei proprietari interessati, il potere di asservimento si estrinseca anche nella possibilità di sanatoria rispetto a procedure impositive di servitù relative a servizi di interesse pubblico, compresi quelli previsti dalle leggi in materia di telecomunicazioni, che hanno avuto esito patologico ovvero alla imposizione di servitù di fatto realizzate sine titulo.

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso della Regione ritenendo illegittima in parte qua la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti volta all’approvazione del nuovo sistema tariffario autostradale

TAR Veneto, Sez. I, 25 novembre 2020, n. 1127

 La Regione Veneto aveva proposto ricorso avverso alcune delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti con cui era stato rimodulato il sistema di determinazione delle tariffe autostradali. In sostanza, tale sistema era incentrato sul calcolo di un coefficiente di produttività delle concessionarie, in base al quale si sarebbe dovuta ricavare la tariffa da applicare.

In tale contesto la Regione ha lamentato, tra l’altro, l’imposizione da parte dell’ART di un coefficiente di produttività “irragionevole” e sproporzionato.

Sul punto il TAR, condividendo le argomentazioni della ricorrente, ha accolto il ricorso sotto tale profilo, sottolineando che l’Autorità non ha assicurato la necessaria “personalizzazione” del sistema tariffario alla situazione, giuridica ed economica, della società concessionaria, finendo con l’imporle obiettivi di produttività e di efficientamento dei costi di fatto non realizzabili.

sentenza 1127-2020