Con due sentenze identiche il TAR Lazio ha respinto i ricorsi di Open Fiber e Fastweb proposti per l’annullamento della delibera AgCom che aveva sospeso in via d’urgenza l’obbligo, in capo a TIM, di sottoporre le proprie offerte retail al test di replicabilità del prezzo. Il Collegio ha riconosciuto che, a seguito della separazione proprietaria della rete di accesso e della sopravvenuta operatività di TIM e FiberCop a livelli diversi della filiera (rispettivamente mercato al dettaglio ed all’ingrosso), Tim non opera più nel segmento wholesale soggetto a regolamentazione ex ante, venendo così meno il presupposto per l’applicazione dei relativi remedies. La decisione, accogliendo le tesi sostenute anche dal collegio difensivo di FiberCop, composto – tra gli altri – dagli avvocati Cardarelli e Lattanzi, ribadisce che l’obbligo di replicabilità può gravare solo su operatori verticalmente integrati dotati di significativo potere di mercato, offrendo un importante chiarimento sui riflessi regolatori derivanti dal riassetto della comunicazioni elettroniche determinato dalla descritta operazione societaria.
