Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5205/2020

Telecom Italia S.p.A. impugnava il provvedimento di revoca della procedura di appalto specifico per l’affidamento dei servizi di connettività, bandita dall’Asl di Taranto fra i sottoscrittori del Contratto Quadro con il soggetto aggregatore della Regione Puglia.  Il Tar Puglia con la sentenza n. 62/2020 rigettava il ricorso; avverso la decisione veniva interposto appello al Consiglio di Stato che, in accoglimento della tesi difensiva dell’operatore economico, riformava la sentenza di primo grado.  Secondo il giudice di appello, la normativa nazionale lungi dallo stabilire una prevalenza delle gare Consip, ha evidenziato di procedere attraverso i soggetti aggregatori con preferenza per le centrali che meglio rispecchino le esigenze delle amministrazioni (v. Cons. Stato, sez V, n. 1937/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 1329/2019). Sulla scorta di tali argomenti, valutata l’illogicità dell’azione dell’Asl Taranto e l’illegittimità della revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, disponendo  il risarcimento in forma specifica in favore di Telecom Italia S.p.A..

Sentenza CdS 5205-2020

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