Il TAR Veneto ha accolto il ricorso della Regione ritenendo illegittima in parte qua la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti volta all’approvazione del nuovo sistema tariffario autostradale

TAR Veneto, Sez. I, 25 novembre 2020, n. 1127

 La Regione Veneto aveva proposto ricorso avverso alcune delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti con cui era stato rimodulato il sistema di determinazione delle tariffe autostradali. In sostanza, tale sistema era incentrato sul calcolo di un coefficiente di produttività delle concessionarie, in base al quale si sarebbe dovuta ricavare la tariffa da applicare.

In tale contesto la Regione ha lamentato, tra l’altro, l’imposizione da parte dell’ART di un coefficiente di produttività “irragionevole” e sproporzionato.

Sul punto il TAR, condividendo le argomentazioni della ricorrente, ha accolto il ricorso sotto tale profilo, sottolineando che l’Autorità non ha assicurato la necessaria “personalizzazione” del sistema tariffario alla situazione, giuridica ed economica, della società concessionaria, finendo con l’imporle obiettivi di produttività e di efficientamento dei costi di fatto non realizzabili.

sentenza 1127-2020

 

Sulla corretta interpretazione delle lettere c-bis) e f-bis) dell’art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016

TAR Palermo, Sez. I, 17 dicembre 2020, n. 2910

I giudici di prime cure siciliani hanno annullato l’automatica esclusione comminata da un’Autorità Portuale nei confronti di un’impresa che, in sede di partecipazione ad una gara pubblica, aveva omesso di dichiarare una condanna penale del proprio direttore tecnico.

Il TAR ha in particolare rilevato che, non rientrando la condanna contestata tra quelle previste dal primo comma dell’art. 80 del Codice, avrebbe dovuto essere ricondotta nell’alveo del quinto comma della medesima norma, non potendo conseguentemente l’omissione dell’informazione comportare alcuna esclusione automatica dell’operatore.

Sul punto il Collegio, coerentemente con i principi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28 agosto 2020, ha statuito che la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c-bis) dell’art. 80, comma 5. Conseguentemente, in tali casi la stazione appaltante è tenuta a svolgere una valutazione in concreto circa l’integrità e affidabilità del concorrente senza alcun automatismo espulsivo. Nel contempo, la lettera f-bis) dello stesso art. 80 ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c-bis) della medesima disposizione.

sentenza 2910-2020

Sulla responsabilità amministrativa in materia di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Roma

Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale per la regione Lazio, n. 255/2020

La sezione giurisdizionale per la regione Lazio della Corte dei Conti ha respinto la domanda della procura regionale di risarcimento dei presunti danni erariali subiti dal Comune di Roma Capitale relativi al mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

Corte dei conti. sent 255 2020 °

Rimessa in via pregiudiziale alla CGUE la compatibilità con il diritto europeo delle misure regolatorie assunte dall’AGCOM sulla cadenza della fatturazione

Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 5588/2020

È stata rimessa alla CGUE la questione pregiudiziale di compatibilità con il diritto europeo delle misure regolatorie assunte dall’AGCOM in materia di servizi di telefonia fissa e mobile. Segnatamente, è stato richiesto al giudice europeo di verificare se siffatte misure – concernenti la cadenza della fatturazione nell’ambito della telefonia fissa -, (i) abbiano un fondamento normativo, (ii) siano coerenti con la corretta applicazione ed interpretazione del principio di proporzionalità e (iii) non determinino una irragionevole discriminazione tra gli operatori di telefonia fissa e mobile.

Ordinanza Tim c. AGCom e Fastweb. CdS n. 5588 2020 °

Concessione per occupazione di suolo pubblico: inesistenza del credito del Comune se non fondato su una convenzione accessiva avente i requisiti formali di legge

Corte di Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 18904/2020

La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inesistente il credito fatto valere da Roma Capitale nei confronti di Telecom Italia, fondato sull’applicazione di una clausola penale. La Corte ha ritenuto che nel caso di specie non veniva in rilievo una convenzione tipica e rispondente ai requisiti normativamente previsti, con la conseguenza che essa doveva ritenersi inidonea a far sorgere un obbligazione in capo a Telecom.

 

Ord Cass Telecom c. Roma Capitale °

CONTRATTI PUBBLICI: Sull’illegittimità della revoca di una procedura di appalto specifico nell’ambito di una convenzione quadro con un soggetto aggregatore regionale

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5205/2020

Telecom Italia S.p.A. impugnava il provvedimento di revoca della procedura di appalto specifico per l’affidamento dei servizi di connettività, bandita dall’Asl di Taranto fra i sottoscrittori del Contratto Quadro con il soggetto aggregatore della Regione Puglia.  Il Tar Puglia con la sentenza n. 62/2020 rigettava il ricorso; avverso la decisione veniva interposto appello al Consiglio di Stato che, in accoglimento della tesi difensiva dell’operatore economico, riformava la sentenza di primo grado.  Secondo il giudice di appello, la normativa nazionale lungi dallo stabilire una prevalenza delle gare Consip, ha evidenziato di procedere attraverso i soggetti aggregatori con preferenza per le centrali che meglio rispecchino le esigenze delle amministrazioni (v. Cons. Stato, sez V, n. 1937/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 1329/2019). Sulla scorta di tali argomenti, valutata l’illogicità dell’azione dell’Asl Taranto e l’illegittimità della revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, disponendo  il risarcimento in forma specifica in favore di Telecom Italia S.p.A..

Sentenza CdS 5205-2020

GIOCHI: Sulla compatibilità con il diritto UE della riduzione di 500 milioni di euro su base annua, delle risorse statali per i concessionari

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanze nn. 5299/2020 e 5302/2020

E’ stata rimessa in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione afferente alla compatibilità con il diritto sovranazionale della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 649 della l. 190/2014 in materia di gioco mediante apparecchi da intrattenimento. Tale normativa ha stabilito una “riduzione” di 500 milioni di euro su base annua delle risorse statali a disposizione dei soli concessionari e dei soggetti che operano nella gestione e nella raccolta del gioco. Il giudice a quo, in virtù della rilevanza economica della materia, ha richiesto alla CGUE di valutare se una normativa nazionale che preveda, per ragioni di “bilancio”, una siffatta riduzione solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di soggetti, sia compatibile con i principi fondamentali del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, segnatamente, con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 e di prestazione di servizi garantita dall’art. 56, nonché con il principio di tutela del legittimo affidamento di cui all’art. 340.

Ordinanza CdS 5299-2020

Ordinanza CdS 5302-2020