Il Tar Parma, con l’ordinanza n. 213 del 2022, in accoglimento della richiesta interinale proposta dalla ricorrente – difesa dagli avvocati Bassi, Cardarelli, Lattanzi e Parachini – ha sospeso la determina con la quale il Comune di Parma ha respinto l’istanza di differimento del termine di delocalizzazione della sua sala giochi fino al compiuto trasferimento dell’esercizio, ritenendo sussistente nel caso di specie un pregiudizio grave e irreparabile.

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