TAR Palermo, Sez. I, 17 dicembre 2020, n. 2910
I giudici di prime cure siciliani hanno annullato l’automatica esclusione comminata da un’Autorità Portuale nei confronti di un’impresa che, in sede di partecipazione ad una gara pubblica, aveva omesso di dichiarare una condanna penale del proprio direttore tecnico.
Il TAR ha in particolare rilevato che, non rientrando la condanna contestata tra quelle previste dal primo comma dell’art. 80 del Codice, avrebbe dovuto essere ricondotta nell’alveo del quinto comma della medesima norma, non potendo conseguentemente l’omissione dell’informazione comportare alcuna esclusione automatica dell’operatore.
Sul punto il Collegio, coerentemente con i principi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28 agosto 2020, ha statuito che la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c-bis) dell’art. 80, comma 5. Conseguentemente, in tali casi la stazione appaltante è tenuta a svolgere una valutazione in concreto circa l’integrità e affidabilità del concorrente senza alcun automatismo espulsivo. Nel contempo, la lettera f-bis) dello stesso art. 80 ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c-bis) della medesima disposizione.