Il Tar Lazio, con sentenza n. 12092 del 2022, ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore dei primi tre RTI classificatisi in graduatoria. Il RTI ricorrente, classificato al quarto posto, lamentava la mancata esclusione dalla gara del terzo classificato – difeso dagli Avv. ti Prof. Cardarelli, Lattanzi, Cantella e Campugiani – sulla base di un triplice ordine di motivi, tutti dichiarati infondati dal Collegio. L’organo giudicante, accogliendo integralmente le tesi dello Studio LCA, ha affermato in primo luogo l’inconsistenza del primo motivo di impugnazione volto a sostenere la contraddittorietà e ambiguità dell’offerta tecnica della terza classificata, in quanto il presunto contrasto tra la domanda di partecipazione alla gara e la successiva offerta tecnica non può dirsi sussistente qualora il contenuto di quest’ultima appaia chiaro e non equivocabile, ove la preesistenza temporale di una dichiarazione unilaterale si iscrive nel fenomeno della formazione progressiva della volontà negoziale. Inoltre, la seconda doglianza, afferente alla circostanza secondo cui una delle imprese del RTI terzo classificato sarebbe priva di un centro di servizi certificato, è ritenuta parimenti priva di rilievo ai fini dell’invocata esclusione delle controinteressata atteso che la lex specialis – la quale necessita di una lettura coordinata e armonica – impone il detto requisito soltanto ad almeno un’impresa del Raggruppamento. Infine, la terza censura attorea, secondo cui ciascun RTI avrebbe dovuto offrire – per ogni server di fascia media ed alta – un valore economico necessariamente pari al 90% e 80% del canone offerto per la fascia base, è stata ritenuta dal Tribunale adito meritevole di reiezione poiché le summenzionate percentuali esprimevano soltanto i costi unitari posti a base di gara, e non certo il quantum rigido e predefinito dei prezzi che ciascun RTI avrebbe dovuto necessariamente offrire.